La Fondazione Federico II, istituita il 9 dicembre 1996 con la legge regionale n.44, è un ente di diritto pubblico, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta nell’agosto 1997 con decreto del Presidente della Regione Siciliana; è Organo culturale e informativo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Intitolata al monarca che nel XIII secolo fece della Sicilia la culla delle lettere e delle arti e che seppe integrare le diversità etnico-culturali presenti allora nell’Isola, la Fondazione Federico II ha il compito di valorizzare il patrimonio culturale della Sicilia e dei suoi artisti.
Fino al 2004 la Fondazione era nell’elenco dei beneficiari di quella che fu la tabella h ma con una modifica dello statuto e un intervento legislativo (articolo 51 della legge regionale n. 15) oggi l’ente cura la gestione dei servizi aggiuntivi del Complesso Monumentale di Palazzo dei Normanni e della Cappella Palatina (bigliettazione e bookshop) e copre, attraverso queste attività, i propri costi di funzionamento. L’Ars, inoltre, ha concesso degli spazi propri quali le Sale Duca di Montalto, la Sala Pier Santi Mattarella, la Sala Pio La Torre e l’Oratorio dei Santi Elena e Costantino per l’organizzazione e la promozione di eventi, mostre, convegni di studio e di ricerche storico – giuridiche anche mediante la istituzione di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca, italiani ed esteri, e con provveditorati agli studi siciliani.
Infine, lo statuto, all’articolo 3, assegna alla Fondazione anche il compito di gestire delegate per atto normativo, amministrativo o in regime di convenzione dalla Regione siciliana (attività in house).
Va da se che per le iniziative in house curate dalla Fondazione l’ente pubblico di riferimento è l’Assessorato regionale competente a svolgere attività analoghe a quelle gestite in house.
La Fondazione cura un quotidiano online Cronache Parlamentari Siciliane, realizzando in tal modo il compito di diffondere la conoscenza dell’attività degli Organi Istituzionali della Regione Siciliana.
FONDAZIONE FEDERICO II
STATUTO
Articolo 1) DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del c.c. ed in esecuzione della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni una fondazione denominata
“FONDAZIONE FEDERICO II”
Articolo 2) SEDE
La Fondazione ha sede legale in Palermo.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono istituirsi sedi amministrative e/o operative nel territorio della Regione Siciliana, nonché sedi ed uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Articolo 3) NATURA GIURIDICA
La Fondazione è ente di diritto pubblico, costituito sotto l’alto patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Regione Siciliana.
La nomina della maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione è effettuata in forza di legge e gli amministratori, in maggioranza, sono rappresentanti della Regione siciliana.
Le attività svolte dalla Fondazione, anche quali risultanti dal bilancio, sono realizzate nell’interesse della Regione siciliana e delle sue Istituzioni.
Articolo 4) SCOPI
La Fondazione, con esclusivo riferimento alla Regione Siciliana, persegue fini di interesse e di utilità soociale nei settori della ricerca scientifica, economica e giuridica, della cultura e dell’arte, da realizzare direttamente o tramite soggetti pubblici o privati interessati e connotati da particolare rilevanza e specifica competenza nei settori di attività.
A tal fine, la Fondazione si propone, tra l’altro, di realizzare una più ampia conoscenza e diffusione dell’attività degli organi costituzionali della Regione, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia.
In particolare, la Fondazione intende realizzare le proprie finalità preminentemente mediante:
a) l’edizione, la pubblicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo, cartaceo, informatico o multimediale in genere, di volumi, riviste, stampe periodiche, giornali e notizie sull’autonomia regionale siciliana e le sue istituzioni;
b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull’autonomia regionale siciliana e le sue istituzioni, anche mediante la istituzione di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca, italiani ed esteri, e con provveditorati agli studi siciliani;
c) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani;
d) la realizzazione e gestione automatizzata di servizi di promozione, valorizzazione, fruizione, sponsorizzazione servizi aggiuntivi ed innovativi comunque afferenti ai beni culturali, monumentali ed archeologici siciliani, in essi compresi i servizi previsti dalla Legge Regione Siciliana 22 Dicembre 2005 n. 19, articolo 24, commi 22 e 23, ed in essi compresa altresì la diffusione presso le scuole della conoscenza e del patrimonio culturale siciliano;
e) il perseguimento di fini di promozione sociale nei settori sopra indicati, anche mediante attività di orientamento e/o formazione professionale a servizio della missione scientifica, sociale e culturale della Fondazione stessa;
La Fondazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, può porre in essere iniziative, svolgere attività ed effettuare operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
– ottenere concessioni amministrative ed ogni altro mezzo, atto o strumento opportuno al raggiungimento degli scopi;
– porre in essere atti o stipulare contratti per il finanziamento, la regolamentazione e la puntuale esecuzione delle attività deliberate;
– organizzare, allestire e gestire, direttamente o no, librerie, eventi, archivi, caffè letterari, punti d’incontro e spazi comunque finalizzati al raggiungimento delle proprie finalità;
– promuovere, costituire, partecipare ad associazioni, consorzi, enti e società con o senza personalità giuridica, anche in veste di socio unico laddove consentito;
– ottenere credito, misure di sostegno e finanziamenti in genere procedendo anche ad operazioni creditizie, finanziarie, bancarie ed altri interventi con ogni tipo di garanzia anche reale;
– sottoscrivere atti per la concessione in uso e/o la gestione anche in forma indiretta di beni mobili anche immateriali, immobili, siti e realtà culturalmente rilevanti;
– stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati finalizzate al raggiungimento dello scopo;
– nei limiti di legge, operare quale ente strumentale o concessionario di servizi “in house” del suo Fondatore e della Regione Siciliana;
– promuovere intese anche di carattere associativo con Enti scientifici e/o culturali, con associazioni e/o fondazioni con scopi similari.
Articolo 5) PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dalla dotazione iniziale di euro 1.032.913,80 (unmiolionetrentaduemilanovecentotredici centesimi ottanta)
– da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi;
Articolo 6) RENDITE E RISERVA
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di regola delle rendite dei patrimoni e, ove necessario, anche delle somme facenti parte del patrimonio e delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, nonché delle rendite e dalle unità ad essa comunque derivanti dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali e delle attività ad essa affidate.
Le somme da destinare agli scopi istituzionali, anche quale capitale di rischio per specifiche iniziative, non potranno comunque mai superare l’80% (ottanta per cento) delle somme liquide disponibili.
Il residuo 20% (venti per cento) dovrà essere sempre destinato a riserva indisponibile, sin quando l’ammontare complessivo della stessa non sia di euro 413.165,52 (quattrocentotredicimilacentosessantacinque centesimi cinquantadue)
Articolo 7) ORGANI
Sono organi della Fondazione:
– Il Consiglio di Amministrazione;
– Il Presidente della Fondazione;
– Il Comitato Direttivo;
– Il Comitato Scientifico;
– Il Direttore Generale;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:
– tutti i membri del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana;
– tre componenti nominati dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana scelti tra i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana in carica e/o tra rappresentanti del mondo della cultura e/o professionisti aventi specifiche competenze nel settore economico-giuridico.
La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Presidente dell’Assemblea Regionale che della stessa Fondazione ha in via esclusiva, salvo quanto previsto dall’art. 8, la rappresentanza anche processuale.
Al Consiglio di Amministrazione spettano i compiti di:
a) approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell’anno precedente;
b) esercitare tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
c) eleggere due componenti del Comitato Direttivo, con voto limitato ad uno, e i componenti del Comitato Scientifico la cui nomina non è riservata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
d) redigere ed approvare il Regolamento Contabile della Fondazione e del Comitato direttivo.
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), c) e d) tramite il Comitato Direttivo.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l’anno, nei mesi di aprile e ottobre, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno, salvi i casi d’urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo e almeno con un preavviso di un giorno.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti espresso in modo palese, tranne nelle materie riguardanti persone, nelle quali si delibera a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Segretario Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed assiste il Presidente per tutti gli aspetti concernenti i rapporti tra la Fondazione e l’Assemblea regionale siciliana.
Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
L’eventuale assenza del Segretario Generale e del Direttore Generale non incide sul computo della maggioranza richiesta per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9) RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE
La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per singoli atti o specifici affari egli può conferire mandati e nominare procuratori.
Articolo 10) ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a rappresentare la Fondazione:
– convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo.
In caso di assenza o altro impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana più anziano per voti riportati nell’elezione del Consiglio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, ne farà le veci l’altro Vice Presidente.
Articolo 11) COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dai due Vice Presidenti del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana (componenti di diritto) e da due componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente senza alcuna formalità ogniqualvolta sia ritenuto necessario da ciascuno dei suoi membri.
Il Comitato Direttivo delibera con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti.
In aggiunta ai compiti oggetto di delega e di cui al superiore art. 7), il Comitato Direttivo:
– provvede alla ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione persegue i propri scopi;
– redige ed approva il Regolamento Contabile ed Amministrativo del Direttore Generale.
Articolo 12) VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale della Fondazione.
I verbali redatti per atto notarile sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione, anche in momento successivo a quello dello svolgimento dell’adunanza o assemblea.
Articolo 13) COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico non è organo necessario. Esso è organo di consultazione del Consiglio di Amministrazione e contribuisce alla elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è composto da non più di sei membri.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione designa fino a tre membri; il restante numero è designato dal Consiglio di Amministrazione, il quale può integrare di ulteriori tre membri il Comitato Scientifico, per singole e particolari iniziative.
I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra personalità del mondo delle scienze, dell’arte, della cultura, di nazionalità italiana e straniera; fra personalità delle istituzioni, del mondo del lavoro, dell’impresa e della finanza pubblica e privata di nazionalità italiana e straniera che abbiano acquisito particolari meriti nello sviluppo economico, sociale e culturale del Mezzogiorno d’Italia, del Paese, dell’Europa, dell’area mediterranea.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno.
Articolo 14) DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Presidente, sentito il Comitato Direttivo, fra personalità del mondo della cultura e della società civile, di alta qualificazione accademica e/o professionale.
Della nomina è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Per la carica di Direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti dal Presidente, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell’incarico.
Il rapporto con il Direttore Generale può essere regolato da contratto di lavoro autonomo.
Il Direttore Generale indirizza e coordina l’attività dei servizi e degli uffici per il migliore espletamento delle funzioni ad esso attribuite.
Assiste con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico.
È il capo del personale e sovrintende alla migliore utilizzazione dello stesso nell’ambito dei servizi e degli uffici.
Assegna, secondo le direttive del Presidente, tenuto conto anche della consistenza dell’organico, il personale ai vari servizi.
Sovrintende a tutte le iniziative della Fondazione in conformità alla direttive degli organi di amministrazione.
Articolo 15) COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione della Fondazione. È composto da un Presidente e da altri due componenti, tutti scelti nell’albo dei Revisori dei Conti.
Il Presidente del Collegio e gli altri due componenti sono nominati dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana sentito il Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Essi durano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati per una sola volta per un periodo analogo.
Qualora venga meno taluno dei revisori, si provvederà, con la stessa modalità prevista per la nomina del Collegio, alla sostituzione. Quelli rimasti in carica continueranno a svolgere le loro funzioni.
Qualora vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i revisori, si procederà a nuova nomina.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il suo mandato a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili, vigilando sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull’osservanza del presente statuto. In particolare dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori deve essere convocato dal Presidente almeno una volta l’anno o quando due dei membri ne faccia richiesta motivata indicando l’argomento da trattare.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno predisposto dal Presidente dovrà essere inviato ai componenti del Collegio almeno otto giorni prima.
Il Collegio delibera, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza.
Articolo 16) DURATA IN CARICA
I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo corrispondente alla durata effettiva della legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana e, in ogni caso, per prorogatio, fino all’integrale costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17) RETRIBUZIONI
I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo, e del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute in ragione della carica.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti percepiscono un compenso pari a quello previsto per i Revisori dei Conti dei Comuni fino a sessantamila abitanti.
Articolo 18) ATTIVITA’ IN HOUSE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO ANALOGO
Nel rispetto della normativa di riferimento e secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente statuto, al fine dell’esaustivo conseguimento dei propri scopi la Fondazione può gestire e svolgere attività nonché curare iniziative alla stessa comunque delegate per atto normativo, regolamentare, amministrativo o in regime di convenzione dalla Regione Siciliana (attività in house).
Per le attività in house svolte dalla Fondazione l’ente pubblico di riferimento è l’Assessorato regionale competente a svolgere attività analoghe a quelle gestite in house dalla Fondazione.
L’ente pubblico di riferimento, per le attività in house svolte dalla Fondazione, esercita un controllo sulla gestione, analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Allo stesso ente pubblico di riferimento spetta l’approvazione preventiva del programma di attività gestite in house.
L’ente pubblico di riferimento, nell’ambito delle attività in house, autorizza preventivamente gli atti di amministrazione straordinaria e quegli altri che hanno una rilevante incidenza finanziaria, gestionale o strategica, verifica il raggiungimento degli obiettivi ed esercita il controllo finanziario a consuntivo.
Articolo 19) FORME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
Spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberare sulle forme e modalità di svolgimento delle attività ed iniziative di propria competenza, assicurando comunque che le stesse siano svolte direttamente dalla Fondazione, con personale e mezzi propri, ovvero mediante costituzione di apposite società nelle quali la Fondazione sia socio unico o socio unitamente ad altri enti a prevalente partecipazione pubblica le cui partecipazioni non siano trasferibili a soggetti di diritto privato.
Articolo 20) ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 21) LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
In caso di estinzione della stessa dichiarata dall’Autorità Governativa, i beni eventualmente residuati, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti alla Regione Siciliana.
Articolo 22) MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche del presente statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e, una volta adottate, sono immediatamente esecutive.